Calcio
Gioventù Calcio Dauna, sarà ugualmente Serie D
Accolto il ricorso della società dei Monti Dauni. Solo un punto di penalizzazione per i foggiani che, intanto, preparano le valigie per spostarsi ad Apricena.
Cerignola - venerdì 1 luglio 2016
9.26
Accolto il ricorso, la terza squadra foggiana in Serie D ora è ufficialmente pronta. Finalmente e per buona pace di tutta la Lega Dilettanti Molisana che ha provato fino alla fine a ostacolare una promozione legittima. La Gioventù Calcio Dauna giocherà in Serie D. Lo ha stabilito la Corte d'Appello Federale. Solo inibizioni per Dinisi e Todaro e 1 punto di penalizzazione alla squadra.
Ecco, di seguito, il testo completo del comunicato:
"Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 24 giugno 2016, ha adottato le seguenti decisioni: COLLEGIO Dott. Gerardo Mastrandrea - Presidente; Prof. Pierluigi Ronzani, Avv. Italo Pappa, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.
1. RICORSO DEL DOTT. TODARO VINCENZO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI ANNI 1; - AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. – N. 11582/583 PF15-16 AM/US DEL 21.4.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Molise - Com. Uff. n. 110 dell'1.6.2016)
2. RICORSO DEL SIG. DINISI GIUSEPPE AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI ANNI 1; - AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. – N. 11582/583 PF15-16 AM/US DEL 21.4.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Molise - Com. Uff. n. 110 dell'1.6.2016)
3. RICORSO DELLA POL. GIOVENTU' CALCIO DAUNA AVVERSO LA SANZIONE DELLA REVOCA DEL TITOLO DI VINCENTE IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA, STAG. SPORT. 2015/2016, INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PRESIDENTE ED AL PRESIDENTE ONORARIO DELLA SOCIETÀ, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – N. 11582/583 PF15-16 AM/US DEL 21.4.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Molise - Com. Uff. n. 110 dell'1.6.2016)
La Corte, preliminarmente riuniti i ricorsi come sopra proposti dal Dott. Todaro Vincenzo, Sig. Dinisi Giuseppe e dalla Polisportiva Gioventù Calcio Dauna di Castelnuovo della Dauna (Foggia), visto l'art. 1bis, comma 1 e l'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S.,
li accoglie parzialmente rideterminando così le sanzioni:
- Dott. Todaro Vincenzo mesi 5 di inibizione e ammenda di € 5.000,00;
- Sig. Dinisi Giuseppe mesi 5 di inibizione e ammenda di € 5.000,00:
- Pol. Gioventù Calcio Dauna penalizzazione di 1 punto in classifica generale da scontarsi nella prossima Stagione Sportiva 2016/2017.
Dispone restituirsi le tasse reclamo".
Così può partire il lavoro in vista della prossima stagione, per la società di Castelnuovo della Daunia, che ha intenzione soprattutto di spostare la propria sede. Ci sarebbe grande interesse per Apricena, con i vertici societari della Madre Pietra (Promozione Pugliese) che sarebbero disposti ad accogliere i "cugini" nel proprio, nuovo, stadio.
Ecco, di seguito, il testo completo del comunicato:
"Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 24 giugno 2016, ha adottato le seguenti decisioni: COLLEGIO Dott. Gerardo Mastrandrea - Presidente; Prof. Pierluigi Ronzani, Avv. Italo Pappa, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.
1. RICORSO DEL DOTT. TODARO VINCENZO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI ANNI 1; - AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. – N. 11582/583 PF15-16 AM/US DEL 21.4.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Molise - Com. Uff. n. 110 dell'1.6.2016)
2. RICORSO DEL SIG. DINISI GIUSEPPE AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI ANNI 1; - AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. – N. 11582/583 PF15-16 AM/US DEL 21.4.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Molise - Com. Uff. n. 110 dell'1.6.2016)
3. RICORSO DELLA POL. GIOVENTU' CALCIO DAUNA AVVERSO LA SANZIONE DELLA REVOCA DEL TITOLO DI VINCENTE IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA, STAG. SPORT. 2015/2016, INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PRESIDENTE ED AL PRESIDENTE ONORARIO DELLA SOCIETÀ, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – N. 11582/583 PF15-16 AM/US DEL 21.4.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Molise - Com. Uff. n. 110 dell'1.6.2016)
La Corte, preliminarmente riuniti i ricorsi come sopra proposti dal Dott. Todaro Vincenzo, Sig. Dinisi Giuseppe e dalla Polisportiva Gioventù Calcio Dauna di Castelnuovo della Dauna (Foggia), visto l'art. 1bis, comma 1 e l'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S.,
li accoglie parzialmente rideterminando così le sanzioni:
- Dott. Todaro Vincenzo mesi 5 di inibizione e ammenda di € 5.000,00;
- Sig. Dinisi Giuseppe mesi 5 di inibizione e ammenda di € 5.000,00:
- Pol. Gioventù Calcio Dauna penalizzazione di 1 punto in classifica generale da scontarsi nella prossima Stagione Sportiva 2016/2017.
Dispone restituirsi le tasse reclamo".
Così può partire il lavoro in vista della prossima stagione, per la società di Castelnuovo della Daunia, che ha intenzione soprattutto di spostare la propria sede. Ci sarebbe grande interesse per Apricena, con i vertici societari della Madre Pietra (Promozione Pugliese) che sarebbero disposti ad accogliere i "cugini" nel proprio, nuovo, stadio.