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Unioni civili: ecco cosa dice la legge

Il 25 Febbraio scorso il Senato ha approvato il “disegno di legge Cirinnà”

Il 25 Febbraio scorso il Senato ha approvato la riforma che istituisce le unioni civili tra omosessuali e le convivenze tra coppie di fatto, prevedendo diritti e doveri diversi anche rispetto al matrimonio "tradizionale". Ecco quali sono le novità introdotte dal provvedimento legislativo.

Secondo dati ufficiosi, le coppie omosessuali che in Italia vivono sotto lo stesso tetto (quindi quelle che possono costituirsi in "unione civile") sarebbero almeno 30 mila. Sempre secondo l'Istat (i dati si riferiscono all'anno 2014) le convivenze di fatto nel nostro Paese sono oltre 600 mila. Per "unione civile" si intende "una specifica formazione sociale costituita da due persone dello stesso sesso. Occorre essere maggiorenni e non vincolati da un precedente matrimonio o da un'altra unione civile". La costituzione di un'unione civile viene registrata dallo Stato civile.

I matrimoni fra omosessuali celebrati all'estero vengono riconosciuti in Italia e registrati come unioni civili. I due partner devono fare una dichiarazione davanti all'ufficiale dello Stato civile e alla presenza di due testimoni, ma senza la procedura burocratica dell'obbligo della pubblicazione prevista per il matrimonio. I partner possono stabilire di prendere un cognome comune, scegliendolo tra i loro due, al quale aggiungere eventualmente il proprio. Il cognome comune viene meno se l'unione civile si rompe.

La legge ha introdotto norme sui diritti di visita: i componenti delle unioni civili hanno il diritto di essere trattati alla stregua dei coniugi. Quindi, possono visitare il partner negli stessi luoghi concessi a chi è sposato: carceri, ospedali, ecc. Nei luoghi di visita, anche i conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi.

Per quanto concerne il regime patrimoniale, anche nelle unioni civili vige la comunione legale dei beni, a meno che le parti non decidono diversamente. I conviventi possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita comune, sottoscrivendo un contratto di convivenza.

A differenza di ciò che avviene tra i coniugi (che devono rispettare l'obbligo di fedeltà espressamente previsto dall'art. 143 del Codice civile), nelle unioni civili tale obbligo non è previsto. Esiste invece l'obbligo di reciproca assistenza morale e materiale e di coabitazione. I partner sono tenuti a contribuire ai "bisogni comuni", ciascuno in relazione alle proprie sostanze.

In caso di rottura del rapporto, la volontà di sciogliere l'unione civile va manifestata (anche da un solo partner) con una dichiarazione da presentare all'ufficiale di Stato civile. La domanda di scioglimento è confermata decorsi tre mesi dalla manifestazione della volontà di sciogliere l'unione. La parte economicamente pi debole ha diritto a percepire un assegno di mantenimento.

Se muore uno dei due partner, pensionato, il superstite ha diritto alla pensione di reversibilità.

In tema di eredità per l'unione civile viene applicata la disciplina sui diritti successori prevista per i matrimoni.

Per quanto riguarda l'adozione, nel testo di legge è stato cancellato il riferimento che consentiva ad un partner di adottare il figlio biologico o adottivo dell'altro partner (la cosiddetta "stepchild adoption"). Il Tribunale dei minori può comunque pronunciarsi a favore dell'adozione del figlio del partner (esistono diversi precedenti in materia).
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