Cronaca
Perquisizione in casa dell’arch. Bufano, non era legale
Lo stabilisce la Corte di Cassazione: un provvedimento di sequestro probatorio a sua volta disposto ed eseguito in violazione della legge
Cerignola - lunedì 11 novembre 2019
18.15
Ricordiamo che il 18 dicembre 2018, per ordine della dott.ssa Fini della Procura della Repubblica di Foggia, l'Assessore ai lavori Pubblici e Urbanistica arch. Tommaso Bufano subì una perquisizione domiciliare e nel proprio studio a seguito della quale fu sequestrato il computer che possedeva in casa e due penne USB. I fatti riguardavano alcune gare di appalto per le quali si sarebbe posta "l'esigenza di approfondimenti investigativi a fine di avere riscontro sulle modalità di aggiudicazione e verificare se l'azione amministrativa sia stata piegata al perseguimento di personali interessi economici".
Il 13 Marzo 2019, su ricorso presentato dalla difesa dell'arch Bufano, la Corte suprema di Cassazione annullò senza rinvio il provvedimento di sequestro e l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Foggia con conseguente restituzione di quanto sequestrato all'arch. Bufano.
In data 11 Settembre 2019 è stata depositata in cancelleria la sentenza della Corte suprema di Cassazione rivelatasi piuttosto pesante nei confronti del Tribunale della Libertà di Foggia.
Evidenziamo i punti salienti che hanno caratterizzato la sentenza della Corte suprema di Cassazione a firma del Presidente Pierluigi Di Stefano:
"Quella del Tribunale della Libertà è una decisione assunta con una motivazione gravemente carente in relazione ad un provvedimento di sequestro probatorio a sua volta disposto ed eseguito in violazione della legge – si legge nella sentenza – Il sequestro probatorio deve essere motivato e la motivazione del provvedimento deve necessariamente dare conto innanzitutto del "fumus commissi delicti" in relazione al quale si procede. Ciò che deve essere spiegato dall'Autorità giudiziaria precedente è l'astratta configurabilità del reato ipotizzato in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non certo alla prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli strumenti su cui si fonda la notizia di reato in modo da chiarire la ragione per cui è utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe e ulteriori del fatto non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria.
La Procura della Repubblica procedente ed il Tribunale delle libertà di Foggia non hanno fatto corretta applicazione dei principi indicati.
Continua il Presidente Di Stefano entrando nel pieno delle motivazioni - Il decreto e l'ordinanza impugnata sono talmente silenti in ordine anche solo alla mera descrizione della fattispecie per cui si procede nei riguardi di Bufano e tale anemia motivazionale attribuisce al mezzo di ricerca nella prova una finalità meramente esplorativa: non sono indicati, nemmeno sommariamente: 1) rispetto ad un decreto omnicomprensivo, quanti e quali episodi concussivi sarebbero attribuibili al ricorrente; 2) in cosa sarebbe consistita la condotta dell'indagato a titolo di compartecipazione criminosa; 3) quali sarebbero le coordinate spazio-temporali in cui i reati in questione sarebbero stati compiuti; 4) quali sarebbero nella specie gli elementi costitutivi del reato e quale il male ingiusto prospettato.
Tali carenze attribuiscono al mezzo di ricerca della prova una finalità meramente esplorativa non ammessa dalla legge".
Una sentenza che non cede spazio ad interpretazioni, chiara nei contenuti e netta nell'affermare che il decreto e l'ordinanza che disponevano la perquisizione ed il relativo sequestro non erano motivati ("Anemia Motivazionale") la cui finalità non è ammessa dalla legge, un sequestro probatorio, quindi, disposto dal Tribunale della libertà ed eseguito in violazione della legge. Continua le sentenza della Corte suprema di Cassazione:
"A differenza di quanto sostenuto da Tribunale del riesame, sono inadeguati ed insufficienti il richiamo agli articoli di legge che si assumono violati, ed "agli atti indagine" , perché, da una parte, detto richiamo non consente di comprendere nulla in ordine alle ragioni concrete che hanno indotto il pubblico ministero a disporre il provvedimento e, dall'altra, si prestano a giustificare, a posteriori e, dunque, in maniera non consentita, qualunque esito dell'attività di ricerca del prova, come è accaduto nel caso di specie.
La carenza di motivazione in ordine al requisito del "fumus" non consente di comprendere nemmeno perché si siano sequestrati quei determinati beni, cioè per quali ragioni le cose sottoposte a vincolo costituirebbero, nella specie, corpo di reato ovvero cose pertinenti al reato per cui si procede; ne è chiaro cosa sia stato trovato all'interno del computer, cosa all'interno delle due penne USB, cosa materialmente sia stato sequestrato.
Nella specie sono stati sovrapposti res che fungono da contenitore (il pc e le chiavette USB) a res "contenute", di cui non si sa nulla e che dovrebbero assumere la qualifica di cose pertinenti al reato".
La sentenza della Corte suprema di Cassazione, a firma del Presidente Pierluigi Di Stefano, termina con il sottolineare che sia il decreto che l'ordinanza di perquisizione e sequestro dei beni all'arch. Tommaso Bufano non consentono di chiarire per quale reato si stia procedendo essendo anche privi di motivazione.
"Nel caso di specie, il decreto di sequestro e l'ordinanza impugnata non consentono di chiarire per quale reato in concreto si stia procedendo e sono, conseguentemente, privi di motivazione: 1) sulla concreta individuazione dei beni da sottoporre al sequestro; 2) sul perché detti beni dovrebbero considerarsi corpo del reato o cose pertinenti al reato; 3) su quale sia la finalità probatoria perseguita attraverso la sottoposizione al vincolo dei beni in questione rispetto ai reati per cui si starebbe procedendo".
Appare strano, però, che la Commissione di accesso inviata al Comune di Cerignola non abbia tenuto conto della sentenza della Corte suprema di Cassazione, emessa nel mese di Marzo 2019 e pubblicata nel mese di Settembre 2019, prima della conclusione delle indagini, e che il Prefetto Raffaele Grassi, nella relazione inviata al Ministro degli Interni, abbia riportato alla pagina 11 , in riferimento all'arch. Tommaso Bufano, il fatto senza citare in alcun modo la conclusione della vicenda come da sentenza:
"L'abitazione del OMISSIS, in data 18.12.2018, come quella dell'ing. OMISSIS, dirigente dei lavori pubblici, ex dirigente del settore manutenzioni del Comune di Cerignola , è stata sottoposta a perquisizione locale da parte della Guardia di Finanza"
Il 13 Marzo 2019, su ricorso presentato dalla difesa dell'arch Bufano, la Corte suprema di Cassazione annullò senza rinvio il provvedimento di sequestro e l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Foggia con conseguente restituzione di quanto sequestrato all'arch. Bufano.
In data 11 Settembre 2019 è stata depositata in cancelleria la sentenza della Corte suprema di Cassazione rivelatasi piuttosto pesante nei confronti del Tribunale della Libertà di Foggia.
Evidenziamo i punti salienti che hanno caratterizzato la sentenza della Corte suprema di Cassazione a firma del Presidente Pierluigi Di Stefano:
"Quella del Tribunale della Libertà è una decisione assunta con una motivazione gravemente carente in relazione ad un provvedimento di sequestro probatorio a sua volta disposto ed eseguito in violazione della legge – si legge nella sentenza – Il sequestro probatorio deve essere motivato e la motivazione del provvedimento deve necessariamente dare conto innanzitutto del "fumus commissi delicti" in relazione al quale si procede. Ciò che deve essere spiegato dall'Autorità giudiziaria precedente è l'astratta configurabilità del reato ipotizzato in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non certo alla prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli strumenti su cui si fonda la notizia di reato in modo da chiarire la ragione per cui è utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe e ulteriori del fatto non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria.
La Procura della Repubblica procedente ed il Tribunale delle libertà di Foggia non hanno fatto corretta applicazione dei principi indicati.
Continua il Presidente Di Stefano entrando nel pieno delle motivazioni - Il decreto e l'ordinanza impugnata sono talmente silenti in ordine anche solo alla mera descrizione della fattispecie per cui si procede nei riguardi di Bufano e tale anemia motivazionale attribuisce al mezzo di ricerca nella prova una finalità meramente esplorativa: non sono indicati, nemmeno sommariamente: 1) rispetto ad un decreto omnicomprensivo, quanti e quali episodi concussivi sarebbero attribuibili al ricorrente; 2) in cosa sarebbe consistita la condotta dell'indagato a titolo di compartecipazione criminosa; 3) quali sarebbero le coordinate spazio-temporali in cui i reati in questione sarebbero stati compiuti; 4) quali sarebbero nella specie gli elementi costitutivi del reato e quale il male ingiusto prospettato.
Tali carenze attribuiscono al mezzo di ricerca della prova una finalità meramente esplorativa non ammessa dalla legge".
Una sentenza che non cede spazio ad interpretazioni, chiara nei contenuti e netta nell'affermare che il decreto e l'ordinanza che disponevano la perquisizione ed il relativo sequestro non erano motivati ("Anemia Motivazionale") la cui finalità non è ammessa dalla legge, un sequestro probatorio, quindi, disposto dal Tribunale della libertà ed eseguito in violazione della legge. Continua le sentenza della Corte suprema di Cassazione:
"A differenza di quanto sostenuto da Tribunale del riesame, sono inadeguati ed insufficienti il richiamo agli articoli di legge che si assumono violati, ed "agli atti indagine" , perché, da una parte, detto richiamo non consente di comprendere nulla in ordine alle ragioni concrete che hanno indotto il pubblico ministero a disporre il provvedimento e, dall'altra, si prestano a giustificare, a posteriori e, dunque, in maniera non consentita, qualunque esito dell'attività di ricerca del prova, come è accaduto nel caso di specie.
La carenza di motivazione in ordine al requisito del "fumus" non consente di comprendere nemmeno perché si siano sequestrati quei determinati beni, cioè per quali ragioni le cose sottoposte a vincolo costituirebbero, nella specie, corpo di reato ovvero cose pertinenti al reato per cui si procede; ne è chiaro cosa sia stato trovato all'interno del computer, cosa all'interno delle due penne USB, cosa materialmente sia stato sequestrato.
Nella specie sono stati sovrapposti res che fungono da contenitore (il pc e le chiavette USB) a res "contenute", di cui non si sa nulla e che dovrebbero assumere la qualifica di cose pertinenti al reato".
La sentenza della Corte suprema di Cassazione, a firma del Presidente Pierluigi Di Stefano, termina con il sottolineare che sia il decreto che l'ordinanza di perquisizione e sequestro dei beni all'arch. Tommaso Bufano non consentono di chiarire per quale reato si stia procedendo essendo anche privi di motivazione.
"Nel caso di specie, il decreto di sequestro e l'ordinanza impugnata non consentono di chiarire per quale reato in concreto si stia procedendo e sono, conseguentemente, privi di motivazione: 1) sulla concreta individuazione dei beni da sottoporre al sequestro; 2) sul perché detti beni dovrebbero considerarsi corpo del reato o cose pertinenti al reato; 3) su quale sia la finalità probatoria perseguita attraverso la sottoposizione al vincolo dei beni in questione rispetto ai reati per cui si starebbe procedendo".
Appare strano, però, che la Commissione di accesso inviata al Comune di Cerignola non abbia tenuto conto della sentenza della Corte suprema di Cassazione, emessa nel mese di Marzo 2019 e pubblicata nel mese di Settembre 2019, prima della conclusione delle indagini, e che il Prefetto Raffaele Grassi, nella relazione inviata al Ministro degli Interni, abbia riportato alla pagina 11 , in riferimento all'arch. Tommaso Bufano, il fatto senza citare in alcun modo la conclusione della vicenda come da sentenza:
"L'abitazione del OMISSIS, in data 18.12.2018, come quella dell'ing. OMISSIS, dirigente dei lavori pubblici, ex dirigente del settore manutenzioni del Comune di Cerignola , è stata sottoposta a perquisizione locale da parte della Guardia di Finanza"