Metta sul ricorso Ecolav: colpa delle precedenti Amministrazioni
Il Sindaco osserva che il rigetto del ricorso al TAR di Puglia per la questione della sospensiva delle attività Ecolav sia addebitabile all'immobilismo delle precedenti giunte
Cerignola - sabato 19 dicembre 2015
13.07 Comunicato Stampa
"Il TAR Puglia non ha concesso al Comune di Cerignola la richiesta di sospensiva dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla società Ecolav. I più diligenti ed interessati potranno leggere il testo dell'ordinanza dei Giudici Amministrativi sul sito del Comune di Cerignola.
Faccio osservare, senza dare giudizi di merito, che il TAR motiva la sua decisione con un ragionamento certamente chiaro. Scrive il TAR: " ...la censurata Autorizzazione Integrata Ambientale del 27 luglio 2015 è stata preceduta dalla V.I.A. n. 141/2002, confermata dalla V.I.A. n. 306/2013, mai impugnate dal Comune ricorrente"; "In mancanza di contestazione della VIA, gli aspetti localizzativi non possono essere oggetto di riesame".
Si può essere o meno d'accordo con questa osservazione (personalmente non la condivido affatto), ma è indubbio che sia questa la ragione che ha indotto il TAR a rigettare la richiesta di sospensiva: la localizzazione dell'impianto avrebbe dovuto essere impugnata e contestata all'epoca delle due V.I.A., e cioè dall'Amministrazione comunale in carica nel 2002 e nel 2013. Sottolineo, inoltre, come, per la "peculiarità" della controversia, il TAR non abbia posto spese a carico del Comune ricorrente. Significa che la questione posta all'attenzione dei Giudici Amministrativi aveva una sua dignità argomentativa, non condivisa dai Giudici, ma ritenuta non meritevole di essere "sanzionata" con una condanna alle spese del giudizio nella fase cautelare.
Dunque, se nella questione vanno ricercate responsabilità, queste vanno fatte risalire agli amministratori del 2002 e del 2013, non agli attuali. I soliti demagoghi sbagliano indirizzo: controllino il calendario e gli organigrammi comunali e scoprano chi erano gli amministratori che avrebbero potuto opporsi alla predetta localizzazione e non lo fecero." - così scrive in una nota stampa il Sindaco di Cerignola.
Faccio osservare, senza dare giudizi di merito, che il TAR motiva la sua decisione con un ragionamento certamente chiaro. Scrive il TAR: " ...la censurata Autorizzazione Integrata Ambientale del 27 luglio 2015 è stata preceduta dalla V.I.A. n. 141/2002, confermata dalla V.I.A. n. 306/2013, mai impugnate dal Comune ricorrente"; "In mancanza di contestazione della VIA, gli aspetti localizzativi non possono essere oggetto di riesame".
Si può essere o meno d'accordo con questa osservazione (personalmente non la condivido affatto), ma è indubbio che sia questa la ragione che ha indotto il TAR a rigettare la richiesta di sospensiva: la localizzazione dell'impianto avrebbe dovuto essere impugnata e contestata all'epoca delle due V.I.A., e cioè dall'Amministrazione comunale in carica nel 2002 e nel 2013. Sottolineo, inoltre, come, per la "peculiarità" della controversia, il TAR non abbia posto spese a carico del Comune ricorrente. Significa che la questione posta all'attenzione dei Giudici Amministrativi aveva una sua dignità argomentativa, non condivisa dai Giudici, ma ritenuta non meritevole di essere "sanzionata" con una condanna alle spese del giudizio nella fase cautelare.
Dunque, se nella questione vanno ricercate responsabilità, queste vanno fatte risalire agli amministratori del 2002 e del 2013, non agli attuali. I soliti demagoghi sbagliano indirizzo: controllino il calendario e gli organigrammi comunali e scoprano chi erano gli amministratori che avrebbero potuto opporsi alla predetta localizzazione e non lo fecero." - così scrive in una nota stampa il Sindaco di Cerignola.