Territorio
Manfredonia: inammissibile il ricorso al TAR Lazio
Ancora una batosta per il già Sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, e per il centrosinistra, il ricorso presentato al TAR Lazio è inammissibile
Puglia - lunedì 3 febbraio 2020
18.48
Dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Consiglio Comunale di Manfredonia, il già Sindaco Angelo Riccardi, con altri 10 esponenti dell'allora maggioranza dell'Amministrazione Comunale di Manfredonia, presentò ricorso al TAR Lazio contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Foggia, per l'annullamento dello scioglimento del Consiglio Comunale, sulla base della proposta del Ministro dell'Interno e della relativa relazione prefettizia.
Svariate le argomentazioni alla base dell'impugnazione con motivazioni che vanno dalla contestata "illegittimità per omessa considerazione delle attività amministrative poste in essere al fine di contrastare l'illegalità e il fenomeno mafioso" alla "sostanziale inattendibilità delle conclusioni raggiunte a seguito dell'istruttoria" sottolineando che "al momento della nomina della Commissione Straordinaria, il Comune di Manfredonia era già amministrato (sempre in via straordinaria) da un Commissario Prefettizio" subentrato dopo le dimissioni del Sindaco Riccardi, con la consequenziale "proposta carente sul piano motivazionale e lesiva del principio di proporzionalità, in quanto non avrebbe dovuto proporre lo scioglimento e la gestione commissariale straordinaria ma, al massimo, le altre misure previste dall'art. 143, comma 5, Tuel a carico dei soggetti non amministratori", in ultimo la deduzione di "illegittimità del d.P.R. impugnato per la violazione del termine previsto dal Tuel per la conclusione dei lavori della Commissione di accesso incaricata dal Prefetto di Foggia".
La Sezione Prima del TAR Lazio, nella sentenza uscita in data odierna, ha ritenuto il ricorso "inammissibile in quanto non vi sono ragioni per discostarsi, in materia di carenza di interesse a ricorrere sia dei componenti degli organi comunali disciolti, laddove non sia possibile configurare un utile effetto ripristinatorio, sia dei cittadini elettori, in quanto privi di un interesse diretto, concreto ed attuale all'annullamento dell'atto impugnato". In sostanza, essendo decaduta la Giunta Comunale ed il relativo Consiglio Comunale di Manfredonia dopo le dimissioni del Sindaco Riccardi e parecchio prima del dello scioglimento per infiltrazioni mafiose, i ricorrenti (Sindaco e Consiglieri Comunali) non avrebbero più alcun interesse in quanto gli organi che rappresentavano erano già "disciolti". Non esisterebbe, pertanto, alcun effetto utile dall'annullamento del provvedimento di scioglimento.
Svariate le argomentazioni alla base dell'impugnazione con motivazioni che vanno dalla contestata "illegittimità per omessa considerazione delle attività amministrative poste in essere al fine di contrastare l'illegalità e il fenomeno mafioso" alla "sostanziale inattendibilità delle conclusioni raggiunte a seguito dell'istruttoria" sottolineando che "al momento della nomina della Commissione Straordinaria, il Comune di Manfredonia era già amministrato (sempre in via straordinaria) da un Commissario Prefettizio" subentrato dopo le dimissioni del Sindaco Riccardi, con la consequenziale "proposta carente sul piano motivazionale e lesiva del principio di proporzionalità, in quanto non avrebbe dovuto proporre lo scioglimento e la gestione commissariale straordinaria ma, al massimo, le altre misure previste dall'art. 143, comma 5, Tuel a carico dei soggetti non amministratori", in ultimo la deduzione di "illegittimità del d.P.R. impugnato per la violazione del termine previsto dal Tuel per la conclusione dei lavori della Commissione di accesso incaricata dal Prefetto di Foggia".
La Sezione Prima del TAR Lazio, nella sentenza uscita in data odierna, ha ritenuto il ricorso "inammissibile in quanto non vi sono ragioni per discostarsi, in materia di carenza di interesse a ricorrere sia dei componenti degli organi comunali disciolti, laddove non sia possibile configurare un utile effetto ripristinatorio, sia dei cittadini elettori, in quanto privi di un interesse diretto, concreto ed attuale all'annullamento dell'atto impugnato". In sostanza, essendo decaduta la Giunta Comunale ed il relativo Consiglio Comunale di Manfredonia dopo le dimissioni del Sindaco Riccardi e parecchio prima del dello scioglimento per infiltrazioni mafiose, i ricorrenti (Sindaco e Consiglieri Comunali) non avrebbero più alcun interesse in quanto gli organi che rappresentavano erano già "disciolti". Non esisterebbe, pertanto, alcun effetto utile dall'annullamento del provvedimento di scioglimento.