Mancata parità di genere della Giunta di Cerignola: si pronuncia la Consigliera di Parità della Regione Puglia
L’attacco di Carlo Dercole (Forza Italia Cerignola): “Siamo pronti ad impugnare tutte le delibere”
Cerignola - giovedì 9 maggio 2024
13.14 Comunicato Stampa
Dopo le dimissioni dell'assessora Rossella Bruno, la Giunta Bonito a Cerignola si ritrova con una parità di genere non rispettata. La legge infatti stabilisce in maniera chiara che la rappresentanza di ciascun genere deve essere assicurata nella percentuale del 40%.
Su tale querelle si sono espressi alcuni rappresentanti della politica locale, come Carlo Dercole (coordinatore cittadino di Forza Italia) che qualche giorno fa ha segnalato l'irregolarità della composizione dell'attuale Giunta a causa del mancato rispetto della parità di genere, e Gianvito Casarella (FDI Cerignola).
La Consigliera di Parità della Regione Puglia, Lella Ruccia, ha indirizzato al Sindaco Francesco Bonito una comunicazione, di cui riportiamo integralmente il testo.
"La sottoscritta, quale Consigliera Regionale di Parità – Regione Puglia, nell'ambito delle funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra uomini e donne, regolamentata dal D. lgs. 198/2006 e successive modificazioni, con la presente nota intende contestare all'amministrazione in indirizzo, in persona del Sindaco, la violazione del principio della parità di genere nella rappresentanza degli organi collegiali ex art 1 co. 137 L.56/2014.
Preso atto della segnalazione pervenuta a questo ufficio il 7 maggio 2024 a firma dei consiglieri Carlo Dercole e Gianvito Casarella, valutati gli atti di nomina di Giunta emerge come le nomine siano avvenute in base alla "ampia discrezionalità del Sindaco" in assenza di qualsivoglia istruttoria in merito alla composizione per genere della Giunta con la conseguenza che la relativa delibera di nomina deve essere annullata.
All'evidenza la composizione della Giunta in n.8 componenti, di cui 4 maschili a cui deve aggiungersi il Sindaco, si pone in contrasto con la normativa vigente, sia nazionale che Europea sulla giusta rappresentanza della diversità di genere per effetto delle avvenute dimissioni di una componente donna, non sostituita, e due sole componenti femminili rimanenti ; ai sensi dell'art.6, comma 3, del decreto legislativo n.267/00, come modificato dalla legge n.215/12, è previsto – che sia assicurata la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. Inoltre, l'art.2, comma 1, lett.b) della stessa legge n.215/12 ha modificato l'art.46, comma 2, del T.U.O.E.L. disponendo che il sindaco nomini i componenti della giunta "nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi…".
La normativa, complessivamente, va letta alla luce dell'art.51 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n.1/2003, che ha riconosciuto dignità costituzionale al principio della promozione della pari opportunità tra donne e uomini.
Le richiamate disposizioni, quindi, recependo i principi costituzionali, le previsioni di cui all'art.1 del decreto legislativo n.198/2006 (codice delle pari opportunità) e l'art.23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, non hanno un mero valore programmatico, ma assumono carattere precettivo, finalizzato a rendere effettiva la partecipazione di entrambi i sessi, in condizioni di pari opportunità, alla vita istituzionale degli enti territoriali.( così Ministero dell'interno Prot. n.0015203 del 22.5.2023).
Peraltro, considerato che nello statuto comunale risulta prevista la figura dell'assessore esterno al consiglio, un'ulteriore modalità di individuazione del componente dell'organo esecutivo che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita affidando l'incarico assessorile ad un soggetto esterno al consiglio comunale. Né vale invocare presunte questioni di continuità di azione amministrativa atteso che la legge si riferisce alla corretta composizione dell'organo di giunta e non alle eventuali funzionalità.
Alla luce di tali considerazioni Vorrà l'Amministrazione in indirizzo revocare e modificare il provvedimento di nomina della Giunta e ogni atto presupposto e/o conseguente, al fine di escludere la prevedibile impugnazione in sede giudiziaria del provvedimento viziato, utilizzando ogni facoltà riconosciuta dalla Legge e dallo Statuto e regolamento comunale al fine di integrare e completare la composizione della Giunta nel rispetto dell'art 1 co. 137 L56/2014 e della giusta rappresentanze dei generi.
Si rimane in attesa di riscontro in adesione alla presente nota, formulando in caso contrario ogni più ampia riserva di agire nelle sedi competenti".
Su tale querelle si sono espressi alcuni rappresentanti della politica locale, come Carlo Dercole (coordinatore cittadino di Forza Italia) che qualche giorno fa ha segnalato l'irregolarità della composizione dell'attuale Giunta a causa del mancato rispetto della parità di genere, e Gianvito Casarella (FDI Cerignola).
La Consigliera di Parità della Regione Puglia, Lella Ruccia, ha indirizzato al Sindaco Francesco Bonito una comunicazione, di cui riportiamo integralmente il testo.
"La sottoscritta, quale Consigliera Regionale di Parità – Regione Puglia, nell'ambito delle funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra uomini e donne, regolamentata dal D. lgs. 198/2006 e successive modificazioni, con la presente nota intende contestare all'amministrazione in indirizzo, in persona del Sindaco, la violazione del principio della parità di genere nella rappresentanza degli organi collegiali ex art 1 co. 137 L.56/2014.
Preso atto della segnalazione pervenuta a questo ufficio il 7 maggio 2024 a firma dei consiglieri Carlo Dercole e Gianvito Casarella, valutati gli atti di nomina di Giunta emerge come le nomine siano avvenute in base alla "ampia discrezionalità del Sindaco" in assenza di qualsivoglia istruttoria in merito alla composizione per genere della Giunta con la conseguenza che la relativa delibera di nomina deve essere annullata.
All'evidenza la composizione della Giunta in n.8 componenti, di cui 4 maschili a cui deve aggiungersi il Sindaco, si pone in contrasto con la normativa vigente, sia nazionale che Europea sulla giusta rappresentanza della diversità di genere per effetto delle avvenute dimissioni di una componente donna, non sostituita, e due sole componenti femminili rimanenti ; ai sensi dell'art.6, comma 3, del decreto legislativo n.267/00, come modificato dalla legge n.215/12, è previsto – che sia assicurata la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. Inoltre, l'art.2, comma 1, lett.b) della stessa legge n.215/12 ha modificato l'art.46, comma 2, del T.U.O.E.L. disponendo che il sindaco nomini i componenti della giunta "nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi…".
La normativa, complessivamente, va letta alla luce dell'art.51 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n.1/2003, che ha riconosciuto dignità costituzionale al principio della promozione della pari opportunità tra donne e uomini.
Le richiamate disposizioni, quindi, recependo i principi costituzionali, le previsioni di cui all'art.1 del decreto legislativo n.198/2006 (codice delle pari opportunità) e l'art.23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, non hanno un mero valore programmatico, ma assumono carattere precettivo, finalizzato a rendere effettiva la partecipazione di entrambi i sessi, in condizioni di pari opportunità, alla vita istituzionale degli enti territoriali.( così Ministero dell'interno Prot. n.0015203 del 22.5.2023).
Peraltro, considerato che nello statuto comunale risulta prevista la figura dell'assessore esterno al consiglio, un'ulteriore modalità di individuazione del componente dell'organo esecutivo che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita affidando l'incarico assessorile ad un soggetto esterno al consiglio comunale. Né vale invocare presunte questioni di continuità di azione amministrativa atteso che la legge si riferisce alla corretta composizione dell'organo di giunta e non alle eventuali funzionalità.
Alla luce di tali considerazioni Vorrà l'Amministrazione in indirizzo revocare e modificare il provvedimento di nomina della Giunta e ogni atto presupposto e/o conseguente, al fine di escludere la prevedibile impugnazione in sede giudiziaria del provvedimento viziato, utilizzando ogni facoltà riconosciuta dalla Legge e dallo Statuto e regolamento comunale al fine di integrare e completare la composizione della Giunta nel rispetto dell'art 1 co. 137 L56/2014 e della giusta rappresentanze dei generi.
Si rimane in attesa di riscontro in adesione alla presente nota, formulando in caso contrario ogni più ampia riserva di agire nelle sedi competenti".