Territorio
ESCLUSIVA: TAR Puglia, Ricorso inammissibile quello presentato dalla Ass. "Apulia Mater". Le dichiarazioni del Sindaco Metta. SENTENZA IN ALLEGATO-
Nella “Piano di alienazioni e valorizzazioni dei beni Comunali” il Consiglio Comunale del Comune di Cerignola deliberò per l’alienazione di due ettari di terreno, in possesso dell’Istituto agrario, per la realizzazione di un Palazzetto dello Sport e di una struttura di pubblica utilità.
Cerignola - martedì 19 dicembre 2017
19.20
In data 18 Dicembre 2017 è stata pubblicata la sentenza del TAR Puglia n. 01332/2017 REG.PROV.COLL. in cui si ritiene inammissibile il ricorso n. 01179 del 2017 proposto dalla Associazione "Apulia Mater" contro il Comune di Cerignola, in persona del Sindaco pro tempore, e la Centrale Unica di Committenza per l'annullamento della Delibera del Consiglio Comunale di Cerignola, n. 55 del 25 Luglio 2017, avente per oggetto l'approvazione del "Piano di Alienazioni e Valorizzazioni dei beni comunali".
Nella "Piano di alienazioni e valorizzazioni dei beni Comunali" il Consiglio Comunale del Comune di Cerignola deliberò per l'alienazione di due ettari di terreno, in possesso dell'Istituto agrario, per la realizzazione di un Palazzetto dello Sport e di una struttura di pubblica utilità.
L'Associazione "Apulia Mater" presentò il ricorso al TAR Puglia sollevando plurimi profili di illegittimità ma, come si apprende dalla sentenza di inammissibilità:
"Con riguardo al tema della tutela degli interessi collettivi espressi da soggetti esponenziali sorti in modo spontaneo, la giurisprudenza ha posto quale requisito necessario ai fini della legittimazione l'effettiva rappresentatività del soggetto, ovvero l'effettiva attitudine dello stesso a rappresentare una determinata categoria organizzata. Inoltre, secondo consolidata giurisprudenza, perché sia ravvisabile la legittimazione ad agire delle associazioni e dei comitati, è necessario, tra l'altro, il requisito della "non occasionalità" e "non strumentalità" alla proposizione di una specifica impugnativa.
Nel caso in esame, dagli atti di giudizio, emerge che l'Associazione ricorrente si è costituita in data 10 ottobre 2017 e cioè in data successiva alla stessa adozione da parte del Comune di Cerignola della deliberazione impugnata con il ricorso de quo (la deliberazione impugnata, infatti, è datata 25 luglio 2017) e pochi giorni prima la notificazione del ricorso (avvenuta in data 24 ottobre 2017).
Il Collegio, alla luce di quanto sopra evidenziato, ritiene che, nel caso in esame, manchi in capo all'Associazione Apulia Mater il requisito della non occasionalità e della non strumentalità, richiesto al fine di poter ravvisare in capo all'Associazione medesima la legittimazione ad agire.
Il ricorso, pertanto, ai sensi dall'art. 35, comma 1, lett. b), del codice del processo amministrativo, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ad agire".
A fronte della sentenza del TAR Puglia, in cui si dichiara inammissibile il ricorso presentato dall'Associazione "Apulia Mater", la Redazione ha chiesto una dichiarazione al Sindaco di Cerignola Franco Metta:
"Desidero esprimere i miei ringraziamenti più sentiti e le mie vive congratulazioni alle colleghe della Avvocatura Comunale Avv. Angela Paradiso e Giuliana Nitti. Professioniste esemplari.
Ancora una volta le loro tesi giuridiche sono state condivise dalla Magistratura Amministratrice. Fare causa al Comune di Cerignola diventa sempre meno consigliabile"
Nella "Piano di alienazioni e valorizzazioni dei beni Comunali" il Consiglio Comunale del Comune di Cerignola deliberò per l'alienazione di due ettari di terreno, in possesso dell'Istituto agrario, per la realizzazione di un Palazzetto dello Sport e di una struttura di pubblica utilità.
L'Associazione "Apulia Mater" presentò il ricorso al TAR Puglia sollevando plurimi profili di illegittimità ma, come si apprende dalla sentenza di inammissibilità:
"Con riguardo al tema della tutela degli interessi collettivi espressi da soggetti esponenziali sorti in modo spontaneo, la giurisprudenza ha posto quale requisito necessario ai fini della legittimazione l'effettiva rappresentatività del soggetto, ovvero l'effettiva attitudine dello stesso a rappresentare una determinata categoria organizzata. Inoltre, secondo consolidata giurisprudenza, perché sia ravvisabile la legittimazione ad agire delle associazioni e dei comitati, è necessario, tra l'altro, il requisito della "non occasionalità" e "non strumentalità" alla proposizione di una specifica impugnativa.
Nel caso in esame, dagli atti di giudizio, emerge che l'Associazione ricorrente si è costituita in data 10 ottobre 2017 e cioè in data successiva alla stessa adozione da parte del Comune di Cerignola della deliberazione impugnata con il ricorso de quo (la deliberazione impugnata, infatti, è datata 25 luglio 2017) e pochi giorni prima la notificazione del ricorso (avvenuta in data 24 ottobre 2017).
Il Collegio, alla luce di quanto sopra evidenziato, ritiene che, nel caso in esame, manchi in capo all'Associazione Apulia Mater il requisito della non occasionalità e della non strumentalità, richiesto al fine di poter ravvisare in capo all'Associazione medesima la legittimazione ad agire.
Il ricorso, pertanto, ai sensi dall'art. 35, comma 1, lett. b), del codice del processo amministrativo, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ad agire".
A fronte della sentenza del TAR Puglia, in cui si dichiara inammissibile il ricorso presentato dall'Associazione "Apulia Mater", la Redazione ha chiesto una dichiarazione al Sindaco di Cerignola Franco Metta:
"Desidero esprimere i miei ringraziamenti più sentiti e le mie vive congratulazioni alle colleghe della Avvocatura Comunale Avv. Angela Paradiso e Giuliana Nitti. Professioniste esemplari.
Ancora una volta le loro tesi giuridiche sono state condivise dalla Magistratura Amministratrice. Fare causa al Comune di Cerignola diventa sempre meno consigliabile"