Territorio
Dal 12 agosto è d’obbligo la mascherina anche anche negli spazi aperti
A deciderlo è la Commissione Straordinaria di Cerignola mediante Ordinanza n. 26/CS del 10 agosto 2020
Cerignola - lunedì 10 agosto 2020
17.14
Rilevato che nel territorio di Cerignola sono recentemente insorti ripetuti episodi epidemiologici, con l'aumento il progressivo e costante aumento dei casi positivi, la Commissione Straordinaria del Comune di Cerignola con l'Ordinanza n. 26/CS del 10 agosto 2020, a firma del Prefetto Vincenzo Cardellicchio, ordina quanto segue:
- per limitare, circoscrivere e contrastare possibili contagi da COVID-19 a tutti i cittadini di età superiore ai 6 anni, a partire da mercoledì 12 agosto e fino al 30 agosto, è fatto obbligo, senza alcuna limitazione di orario, di indossare, con copertura del naso e della bocca, la mascherina protettiva indicata dai protocolli sanitari nazionali per il contrasto al virus, anche in tutti gli spazi aperti del territorio comunale ricompresi nelle vie e nelle piazze rientranti nelle zone di traffico limitato, nelle aree pedonali, nelle aree mercatali ed all'interno degli spazi della Villa Comunale, dove ritualmente si registra , in special modo nel periodo indicato, un maggior rischio di concentrazione , possibile assembramento e permanenza di persone;
- alla Polizia Municipale e agli agenti di Forza Pubblica di vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza affinché adottino i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei trasgressori con espressa esclusione dei soggetti portatori di disabilità non compatibile con l'uso continuativo della mascherina;
- la presente ordinanza entrerà in vigore dalle ore 00:01 del 12 agosto2020 e sarà pubblicata, dalla data odierna, continuativamente, all'albo Pretorio per 15 giorni;
- il Comando di Polizia Municpale è incaricato della diffusione del presente provvedimento che berrà comunicato alla Prefettura e alla ASL Foggia e, per i seguiti di rigore, al Commissariato di P.S. di Cerignola, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla locale tenenza della Guardia di Finanza nonché agli Organi d'informazione per la cortese e più ampia diffusione.
- il Mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni nella Legge 14 luglio 202n. 74 al quale integralmente si rinvia.